Decreto “Sostegni”: per A.S.D. e S.S.D. scarsi
Il tanto atteso “sostegno”, conferma la scarsità di risorse a disposizione di A.S.D. e S.S.D.
L’articolo 1 prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per imprese e professionisti, compresi gli enti non commerciali, purché in possesso di partita IVA e quindi comprese le A.S.D. e S.S.D.
Le A.S.D. prive di partita IVA sono pertanto escluse da ogni contributo.
Possono invece essere beneficiari dei contributi tutti gli operatori nello sport in possesso di partita IVA a prescindere dal codice “ATECO” utilizzato in sede di apertura della partita IVA.
Il contributo a fondo perduto spetta a coloro che hanno avuto una riduzione media mensile di almeno il 30% del fatturato e corrispettivi dell’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019 ed è determinato in misura pari
all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Le percentuali sono così stabilite, in base ai ricavi e compensi del 2019:
•60% della perdita media mensile per ricavi e compensi inferiori a 100.000 euro
•50% per ricavi e compensi fra 100.000 e 400.000 euro
•40% per ricavi e compensi fra 400.000 e 1 milione di euro
•30% per ricavi e compensi fra 1 e 5 milioni di euro
•20% per ricavi e compensi fra 5 e 10 milioni di euro
Per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d’anno (esempio dal 1 settembre al 31 agosto) occorrerà in ogni caso determinare la media mensile dei 12 mesi dell’anno solare 2020 raffrontandola con la media mensile dei 12 mesi dell’anno solare precedente.
È confermato un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti con un massimo di 150.000 euro.
È prevista la presentazione in via telematica della domanda, senza automatismo rispetto alle precedenti richieste, secondo specifiche disposizioni che saranno stabilite con un provvedimento del Direttore
dell’agenzia delle entrate.
Potranno presentare domanda i soggetti con partita IVA attiva alla data di pubblicazione del decreto e anche coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato e corrispettivi.
È infine prevista la possibilità di optare, anziché per l’erogazione diretta, per un credito di imposta da utilizzare in compensazione mediante modello F24.
Alcune considerazioni al decreto “Sostegni” per le A.S.D e le S.S.D.
La prima considerazione è che le A.s.d. prive di partita IVA restano escluse da ogni forma di aiuto economico.
La seconda considerazione riguarda le A.S.D. e S.S.D. titolari di partita IVA per le quali si ripropone con questo decreto la spinosa questione in merito all’inclusione o meno dei ricavi “decommercializzati” nel conteggio
della riduzione di fatturato e corrispettivi rispetto al 2019.
BONUS collaboratori sportivi
Dal “decreto Sostegni” in arrivo nuovi contributi per i collaboratori sportivi: individuate tre fasce, gli aiuti andranno da 1.200 a 3.600 euro
L’articolo 10 riconferma il bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all’art.67
co.1 lett.m) T.U.I.R. rimborso sportivo).
Se i requisiti per beneficiare dell’indennità e le modalità di erogazione non si discostano dai provvedimenti
precedentemente adottati, due sono invece le novità:
• il bonus non è legato ad alcuna mensilità e quindi deve considerarsi una tantum;
• l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:
a) 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
b) 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
c) 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
Si tratta quindi di un indennizzo proporzionato all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di imposta precovid, ispirato, come si legge nella relazione illustrativa, a ragioni di equità al fine di non “discriminare i
soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti)”.
Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute S.p.a. con le consuete modalità:
• i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente
ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda;
• l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi probabilmente i collaboratori riceveranno una mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti, secondo la procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche;
• non è chiaro come verranno trattate le posizioni di quei collaboratori che hanno già beneficiato dei
bonus in base a un contratto 2020 e che non avevano percepito compensi nel 2019.
I soggetti che non hanno beneficiato di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita domanda sulla piattaforma di Sport e Salute dal 1 aprile al 15 aprile 2021 dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma: riteniamo che la procedura non dovrebbe discostarsi da quella già adottata.
Quanto ai requisiti richiesti, ricordiamo che il nuovo decreto come i precedenti riconosce il bonus in favore di:
• lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP,
le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni;
• che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
• che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l’assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle faq di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);
• che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
• che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia
(artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni: trattamenti di cassa integrazione; indennità erogate da INPS per professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata, all’Ago, alla gestione ex Enpals o ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari; indennità per reddito di ultima istanza.