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Dpcm Nuovo Attività Sport

Nuovo Dpcm ulteriori limiti per le attività sportive

La parte che interessa il modo sportivo è inserita all’art. 1 comma 9 dalla lettera d) alla lettera h)

Da una veloce analisi del DPCM:

  • è consentita l’attività sportiva o attività motoriaall’aria aperta, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri (Art. 1 comma 9 lettera d)
  • sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico (Art. 1 comma 9 lettera e)
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori nonché centri cultuali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli (Art. 1 comma 9 lettera f)
  • lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati con provvedimento del Ministro delle politiche giovanili e lo sport, è sospeso (Art. 1 comma 9 lettera g)

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Art. 2)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3”e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Art. 3)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico  sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4”e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
  1. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
  2. a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto
  1. d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  1. e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020

Come evidenziato oltre alle norme di carattere nazionale (ART. 1) sono state previste anche norme di carattere Regionale (ART. 2 e ART. 3). La Lombardia “purtroppo” potrebbe essere interessata dalle misure previste nell’Art. 3. Siamo in attesa di verificare l’ordinanza del Ministro della Salute.

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