A tutte le associazioni affiliate
Dpcm 13 ottobre 2020 – Sport di contatto
Per rispondere alle molteplici richieste pervenute alla sede nazionale sui comportamenti da mettere in atto rispetto al DPCM 13 ottobre 2020 relativo alle “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 … omissis” si invitano quanti in indirizzo a leggere il punto 6) dell’art 1, del Decreto che detta le misure per contrastare il virus in campo sportivo.
In particolare il comma g, che riguarda gli sport da contatto, recita:
- g) lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconsciute dal Comitato olimpico nazione italiano (CONI), dal COmitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport d cui al primo periodo;
Il DPCM consente quindi, con le opportune misure e protocolli, di praticare gli sport da contatto a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte a Registro CONI. Secondo l’elenco pubblicato e le relative prescrizioni con Decreto del Dipartimento dello Sport del 13 ottobre 2020 che alleghiamo alla presente.